Gli usi civici
Notizie legali-fiscali

Gli usi civici (Il Contadino luglio 1999 - a cura dell'avv. Mario Casari)

Gli usi civici sono diritti d'uso che spettano a coloro che compongono una determinata collettività. Tale uso si manifesta in attività relative al godimento di un determinato bene quale: godere del pascolo, fare legna o usare dei prodotti del bosco, seminare terreni, ecc. Risalgono a vecchi diritti collettivi prima ancora che sorgessero i comuni; quando poi la proprietà passò al Comune come ente rappresentativo della collettività, i singoli cittadini rimasero comunque titolari del relativo diritto. Sono diritti inalienabili e imprescrittibili e non soggetti a commercio. Appartengono alle popolazioni di un determinato territorio ove hanno la residenza e sono soggetti al regime giuridico dei beni demaniali. Sono diritti a carattere gratuito perché il singolo cittadino è titolare dell'uso, tutt'al più può pagarsi il sevizio per tale sfruttamento. Hanno perso di attualità con l'evolversi delle situazioni economiche per cui non rispondono più a quel carattere di necessità di un tempo; tant'è che le Amministrazioni ne facilitano lo sgravio attraverso il procedimento cosiddetto di affrancazione e liquidazione, dando la possibilità ai proprietari dei terreni gravati, di liberarli pagando ai Comuni un prezzo che può essere in natura (parte del fondo) o attraverso un canone capitalizzato. I terreni utilizzati come pascolo e bosco dovranno essere gestiti secondo le norme della legge forestale che prevedono la costituzione di aziende speciali per la gestione di piani economici relativi, seguiti da successivi regolamenti comunali. Né i privati possono pretendere qualsiasi diritto per usucapione o per qualsiasi altro uso sui beni soggetti ad uso civico che peraltro, anche se momentaneamente non esercitati, sono comunque sempre esistenti. I beni di uso civico dovrebbero essere goduti in natura. È ovvio che se per ragioni pratiche l'Amministrazione dovesse provvedere collettivamente al taglio e alla fatturazione di legna o altro e alla consegna dei quantitativi assegnati potrà esigere il rimborso delle spese sostenute senza però ottenerne degli utili. Solo dopo soddisfatti tali diritti in natura l'ente amministratore potrà vendere le erbe, la legna o il legname esuberante, a profitto dell'Amministrazione. Per vendita si può comprendere ogni altro modo di sfruttamento del prodotto quali l'affitto, la concessione in uso, ecc.

Val Rendena - Trentino
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